Il 17 ottobre 2023 la Corte Suprema di Cassazione si è pronunciata in merito alla possibilità, introdotta il 28 febbraio 2023 dalla Legge 206/2021 (cd. Riforma Cartabia), di chiedere con un’unica domanda la contestuale pronuncia di separazione e divorzio.
Fino a tale momento, i Tribunali non concordavano né sull’applicazione della neo-introdotta norma né su plurimi aspetti pratici, nonostante la possibilità fosse già formalmente in vigore.
Lo scopo della normativa è valorizzare l’autonomia negoziale dei coniugi e snellire il processo davanti al giudice, che di fatto si ridurrà ad una sola udienza, salvo casi che necessitano di una più approfondita istruttoria.
Come si fa?
Per ottenere una sentenza di separazione e divorzio contestuali è sufficiente presentare un ricorso presso il Tribunale competente (di regola quello del convenuto, ossia l’altro coniuge, salvo presenza di figli minori o residenza estera), contenente tutte le informazioni richieste dalla normativa.
- In particolare, oltre alle formalità dell’atto (a cui penserà il vostro avvocato), servono:
- Provvedimenti giudiziari precedenti;
- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- Documentazione attestante la titolarità di beni immobili e mobili registrati (es. visure immobiliari, auto, ecc.);
- Estratti conto bancari degli ultimi 3 anni.
L’alternativa della negoziazione assistita
Una modalità alternativa di separazione consensuale è quella offerta dalla negoziazione assistita, intesa come un procedimento di trattative regolamentato, che sfocia in un atto denominato appunto “negoziazione assistita da avvocati”, disciplinato dalla L. 162/2014.
Questo accordo deve essere obbligatoriamente sottoscritto da entrambe le parti e sarà poi sottoposto al vaglio/nulla osta delle autorità competenti.
Gli effetti sono identici a quelli di una sentenza di separazione o divorzio.
Il vantaggio principale? L’estrema elasticità e personalizzazione, oltre a tempistiche solitamente molto rapide (in alcuni casi anche entro un mese).
La separazione in Comune
Non lasciatevi sedurre dalla possibilità, solo apparentemente comoda, di eseguire la separazione presso il Comune di residenza.
Si tratta infatti di una separazione molto limitata nei contenuti e nelle modalità di accesso (ad esempio, non è possibile regolare alcun aspetto economico tra gli ex partner).
In sostanza, una soluzione “fai-da-te” che può produrre danni, preclusioni e decadenze capaci di condizionare permanentemente la situazione giuridica ed economica dei due ex coniugi.
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