Articolo di Avv. Mattia Barbera
Con la sentenza n. 24236 del 1° luglio 2026, la Corte di Cassazione penale ha affrontato una situazione frequente nelle separazioni conflittuali: il genitore che non rispetta i giorni di visita stabiliti dal giudice commette automaticamente il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento?
Per la Cassazione la risposta è no.
L’art. 388 del codice penale punisce l’elusione dolosa di determinati provvedimenti del giudice. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, il calendario di frequentazione non può essere trasformato in un comando che costringa materialmente un genitore a esercitare la relazione con il figlio.
Nel caso esaminato, al padre era contestato anche di non avere frequentato la figlia nei tempi previsti dal provvedimento civile. La Cassazione ha annullato la condanna limitatamente a questo profilo, chiarendo che il semplice mancato esercizio del diritto-dovere di visita non integra, da solo, il reato previsto dall’art. 388 c.p.
Questo non significa però che il comportamento sia privo di conseguenze.
La stessa sentenza precisa che una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, quando mette in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo del minore, può assumere rilievo sotto altri profili, anche penali. Sul piano civile, inoltre, il comportamento del genitore resta inevitabilmente un elemento da valutare quando si discute di affidamento, responsabilità genitoriale e concrete modalità di frequentazione, potendo denotare l’inidoneità o il disinteresse dello stesso ad occuparsi della vita del figlio.
La Corte distingue quindi due piani: una cosa è non esercitare una relazione personale che non può essere imposta con la forza; altra cosa è sottrarsi in modo sistematico ai doveri genitoriali o violare obblighi economici e assistenziali.
- Il commento di Barbera & Partners
Personalmente mi sono scontrato numerose volte in situazioni dove il genitore collocatario chiedeva un aiuto maggiore con i figli al genitore non collocatario. E come avvocato ho assistito soggetti in entrambe le posizioni, trovando genitori che volevano fare di più, altri di meno, altri arrabbiati e altri che si sentivano non compresi.
I risultati più efficaci raggiunti da questo Studio, in tali circostanze, sono stati quelli dove siamo riusciti, sia con le parole sia con comportamenti (a volte processuali), a far capire ai due genitori quanto è importante che collaborino, specie fuori dal Tribunale. Ripensando al proprio rapporto non più come due ex fidanzati/coniugi, ma come due adulti chiamati ad una missione generazionale comune.
Non è facile.
Quando non funziona questo approccio, abbiamo notato miglioramenti nei rapporti tra genitori e con i figli con altri metodi, più invasivi: l’intervento del servizio sociale o anche dei tanti curatori speciali dei minori (conosciuti e insidiati presso i più vari fori d’Italia) che ci mettono il cuore e che con la dovuta pazienza riescono a rimarginare il conflitto, il più possibile.
In altri casi, dove l’intervento sopra non funziona o proprio non c’è modo di mantenere rapporti civili senza intervento delle autorità, il ricorso al giudizio è stato necessario, imponendo maggiore collaborazione al genitore distante o, al contrario, tutelando chi già stava facendo il proprio dagli eccessi dell’altro genitore.
Avv. Mattia Barbera







