Articolo di Avv. Mattia Barbera
Con l’ordinanza n. 20296 del 17 giugno 2026, la Corte di Cassazione è tornata sul delicato rapporto tra il diritto del minore alla bigenitorialità e i comportamenti del genitore che ostacola la frequentazione con l’altro.
Secondo la Suprema Corte, la sospensione della responsabilità genitoriale può essere utilizzata come misura estrema quando un genitore si opponga in modo ostinato e continuativo agli incontri, esponendo il figlio ai possibili gravi danni derivanti dalla lesione del rapporto con l’altro genitore.
La misura non deve avere carattere punitivo nei confronti dell’adulto. La sua finalità resta la protezione del minore e può essere adottata anche prima che il danno si sia pienamente verificato, quando la condotta risulti concretamente pregiudizievole.
La decisione conferma quindi che il genitore collocatario non può limitarsi ad affermare di “rispettare la volontà del figlio” quando, in realtà, alimenti il rifiuto, impedisca gli incontri o non collabori seriamente al recupero della relazione.
Allo stesso tempo, un provvedimento tanto invasivo richiede un accertamento rigoroso. Occorre distinguere il rifiuto indotto da quello spontaneo, comprenderne le cause e ascoltare il minore secondo la sua età e capacità di discernimento.
Il commento di Barbera & Partners
Condividiamo la necessità di intervenire con fermezza contro il genitore che manipola il figlio o distrugge deliberatamente il rapporto con l’altro.
Non riteniamo però che la bigenitorialità possa trasformarsi in un principio assoluto, applicato anche contro la salute del minore.
Quando il rifiuto non deriva da condizionamenti, ma esprime una sofferenza autentica, stabile e seriamente accertata, imporre la frequentazione può aggravare proprio quel pregiudizio che il giudice dovrebbe prevenire.
Secondo Barbera & Partners, questo bilanciamento meriterebbe di essere portato al vaglio della Corte costituzionale. Il diritto alla bigenitorialità è importante, ma non può prevalere automaticamente sul diritto fondamentale del minore alla salute, compresa quella mentale, tutelato dall’art. 32 della Costituzione.
Il minore non deve essere lasciato prigioniero del conflitto tra gli adulti. Ma non può neppure essere costretto a soffrire in nome di una relazione familiare considerata positiva soltanto in astratto, ma nociva in concreto.







